Il processo penale telematico

blog di informazione giuridica a cura dell'Avv. Mattia Serpotta

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Avv. Mattia Serpotta 

via Umberto I, 260, Catania


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Procedimento non autorizzato al portale? Inammissibilità dell'appello depositato a mezzo PEC

14-01-2026 16:59

Mattia Serpotta

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Procedimento non autorizzato al portale? Inammissibilità dell'appello depositato a mezzo PEC

Cassazione penale, Sezione VI, 13 gennaio 2026, n. 1138

La IV Sezione, con sentenza n. 1138, depositata il 13.1.2026, ha ribadito l'inammissibilità dell'atto di appello nel caso in cui il difensore effettui il deposito a mezzo PEC, anzichè al portale, adducendo un impedimento diverso dal malfunzionamento certificato e, segnatamente, la mancata comparizione del procedimento tra quelli "autorizzati", qundanche provata, come nel caso di specie, tramite screenshot della schermata del PC.

La Corte ha ribadito che:

- l'inammissibilità discende dalla violazione dell'art. 591, comma 1, lettera c), che a sua volta richiama, tra gli altri, l'art. 582 c.p.p.;

- l'art. 582 c.p.p. stabilisce che l'atto di impugnazione  è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis cod. proc. pen. ovvero con “modalità esclusivamente telematiche che, quanto ai difensori delle parti private, consistono nel deposito mediante il Portale deposito atti penali”;

- la sussistenza di un impedimento al deposito telematico dell'impugnazione non legittima automaticamente il deposito dell'atto con modalità non consentite;

- al di fuori del malfunzionamento certificato, ex art. 175 bis c.p.p., “l'impossibilità di procedere al deposito dell'atto di impugnazione, con le modalità stabilite dalla legge, entro il termine previsto a pena di decadenza, è piuttosto suscettibile di integrare una causa di forza maggiore che, lungi dal consentire il mancato rispetto di disposizioni stabilite a pena di inammissibilità, può fondare una richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. la cui operatività presuppone sia la richiesta della parte interessata sia l'assolvimento dell'onere della prova da parte del richiedente, che, secondo quanto già affermato da questa Corte, può ritenersi assolto solo provando rigorosamente, mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, la circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione”;

- non è fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 111-bis, 582, 591, comma 1, lett. c) e 592, per contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 111. Quanto alla violazione dell'art. 24, “il diritto di difesa trova piena tutela nei rimedi apprestati dal codice processuale di cui si è detto, volti a fronteggiare tutte le diverse evenienze che, in concreto, possono impedire il deposito telematico per cause non riconducibili a colpa del ricorrente, siano esse riferite ad un vero e proprio malfunzionamento ai sensi dell'art. 175- bis cod. proc. pen. o, invece, ad un caso fortuito o ad una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod. pen.”

 

Ricordo in ogni caso che, per ovviare al problema denunciato dal difensore, nel caso di mancata comparizione del procedimento tra quelli autorizzati, sarebbe bastato depositare al portale la nomina e l'appello come atto contestuale.

Qui il testo integrale della sentenza.