La Cassazione, Sezione VI, n. 21395 del 2024, si è pronunciata sulla seguente questione: se la mancata sottoscrizione mediante firma digitale degli atti allegati all’impugnazione depositata a mezzo PEC, nel caso di specie il mandato a impugnare per proporre appello, pur richiesta espressamente dall’art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, sia o meno causa di inammissibilità.
La risposta è negativa:
– “la legge non fa derivare da tale mancato adempimento una sanzione nei confronti dell’appellante, l’inammissibilità essendo espressamente prevista soltanto per il caso di mancata firma digitale dell'atto di impugnazione”;
– ciò vale a fortiori, “ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali”.