La III Sezione penale chiarisce che ai fini della tempestività dell'impugnazione, la prova della data di ricezione dell'invio telematico è quella risultante dall'annotazione e dall'attestazione di cancelleria, così come previsto dal comma 2 dell'art. 87 bis D. Lgs. 150 del 2022.
Laddove il ricorrente intenda contestare che la trasmissione dell'atto sia avvenuta in precedenza, non può però limitarsi ad allegare, come nel caso di specie, la sola “stampa della ricevuta della PEC inviata”, ma deve invece produrre la “stampa dell'avvenuta consegna del messaggio”, dalla quale può evincersi che la trasmissione sia avvenuta in termini.
Nel caso di specie, sull'originale dell'atto scaricato dalla cancelleria del Tribunale del Riesame di Milano, risultava apposto il timbro "pervenuto" recante la data del 20 luglio 2024, dunque tardivamente, mentre il ricorrente asseriva di aver inviato la richiesta di riesame a mezzo PEC alle 23.48 del 19 luglio 2024, ancora in termini.
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