Allego il Protocollo per il deposito telematico presso la Procura di Milano, sottoscritto con il COA e la Camera penale. Segnalo in particolare due previsioni:
- il riscontro tempestivo e la priorità assegnata al rilascio delle certificazioni ex art. 335 c.p.p. “nel caso di notifica di verbale di identificazione con informazione sul diritto di difesa ove non sia indicato un numero di RGNR nè il nominativo del pubblico ministero”;
- in caso di documentato malfunzionamento del PDP occasionale e riferito al singolo procedimento, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 175-bis c.p.p., tale da non consentire il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie per i quali è previsto il deposito obbligatorio tramite tale applicativo, “il Procuratore Aggiunto di turno, su delega del Procuratore della Repubblica, dato atto del malfunzionamento, autorizzerà il deposito dell’atto in modalità non telematica (quindi, alternativamente via PEC o in formato analogico)”.