L’introduzione del deposito telematico obbligatorio degli atti destinati alla Procura ha generato più di un dubbio sulle modalità di notifica al Pubblico Ministero e, in particolare, se sia possibile utilizzare allo scopo il portale o uno degli indirizzi PEC depositoattipenali. I casi tipici più frequenti sono quelli della richiesta di patteggiamento o giudizio abbreviato a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, ex art. 458 c.p.p., di costituzione di parte civile fuori udienza, ex art. 78 c.p.p., di richiesta di incidente probatorio, ex art. 395 c.p.p.
L’art. 153 c.p.p., così come modificato dalla Riforma Cartabia, disciplina le nuove modalità di notifica al Pubblico Ministero, richiamando espressamente l’art. 148 c.p.p. e individuando quindi quella telematica come modalità primaria. L’art. 56 bis disp. att. c.p.p. chiarisce però cosa deve intendersi per notificazione con modalità telematica, da una parte specificando che è tale quella eseguita con posta elettronica certificata, dall’altra richiedendo che il “domicilio digitale” utilizzato dal difensore notificante e quello del destinatario, ivi compreso dunque il Pubblico Ministero, risultino da “pubblici elenchi”.
La norma è così coerente con l’art. 1, comma 1 lettera n – ter), del D. Lgs. 82 del 2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale), che definisce domicilio digitale un indirizzo di posta elettronica certificata valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, e con l’art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che individua i “pubblici elenchi” dai quali attingere i domicili digitali attraverso i quali effettuare, anche nel procedimento penale, le notificazioni.
Tra i pubblici elenchi, la norma richiama anche l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione, disciplinato dall’art. 6 ter del C.A.D., al cui interno è possibile trovare il domicilio digitale delle singole Procure della Repubblica. Digitando, ad esempio, le parole “Procura Catania” nel campo voce Limitata ad AOO, uscirà l’indirizzo prot.procura.catania@giustiziacert.it. Ho fatto diverse ricerche a caso e sembra sempre esservi un domicilio corrispondente ai vari Uffici giudiziari.
Nel caso in cui non esistesse in un pubblico elenco il domicilio digitale del destinatario o laddove sussistessero altri, non meglio precisati, “impedimenti tecnici”, l’art. 153 c.p.p. consente invece in via sussidiaria la notifica mediante consegna di copia analogica dell’atto presso la segreteria del Pubblico Ministero e cioè con modalità cartacea.
Sul piano strettamente teorico, le norme primarie e secondarie sin qui richiamate escludono dunque possa – o addirittura debba – procedersi, sia in via principale che sussidiaria, alla notifica mediante invio dell’atto al portale. Al di là del chiaro tenore letterale delle disposizioni, il P.S.T. è infatti un sistema informatico funzionale al deposito degli atti penali – concetto altro e distinto sul piano giuridico rispetto alla notifica – e non rientra in ogni caso nella definizione di domicilio digitale, invece richiesto dal combinato disposto degli artt. 148 e 153 c.p.p. e 56 bis disp. att. c.p.p. e, come visto, coincidente con la posta elettronica certificata.
Deve altresì escludersi che la notifica possa avvenire utilizzando gli indirizzi depositoattipenali, anch’essi normativamente destinati al deposito degli atti e in ogni caso non inseriti in “pubblici elenchi”.
Sul piano pratico, è legittimo dubitare che la notifica effettuata al P.M. caricando l’atto al portale o inviandolo agli indirizzi depositoattipenali possa essere soggetto a sanzione alcuna. Ciò si dice, sia perché – una volta accettato dal sistema – la notifica raggiungerebbe comunque il suo scopo, sia perché l’art. 171 c.p.p., nel disciplinare tassativamente le ipotesi di nullità della notificazione telematica, individua situazioni di fatto – in particolare quella dell’incertezza del destinatario – difficilmente invocabili nel caso di specie.
Va da ultimo precisato che, tanto nell’ipotesi di notificazione telematica al Pubblico Ministero, quanto nel caso in cui questa sia destinata a parti o soggetti diversi, ex art. 152 c.p.p., l’art. 56 bis disp. att. c.p.p. richiede i seguenti adempimenti:
– redazione della relata, firmata digitalmente e contenente le indicazioni di cui al comma 2;
– qualora l’atto notificato sia redatto in forma analogica, estrazione della copia informatica (scansione), cui andrà apposta l’attestazione di conformità all’originale;
– deposito in cancelleria – quindi al portale, laddove obbligatorio – dell’atto notificato telematicamente, accompagnato dall’attestazione di conformità all’originale di quest’ultimo, se redatto in formato analogico, la relata, nonché la ricevuta di accettazione e consegna della PEC. In questo caso, non sarà sufficiente allegare la stampa scansionata dell’avvenuta consegna, ma l’intero messaggio di posta elettronica salvato in formato EML oppure MSG.