La Cassazione, per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.M. 206 del 2024, conferma con un obiter dictum che la presentazione della costituzione di parte civile e della relativa procura speciale può ancora avvenire in udienza.
Nel caso di specie, il difensore si costituiva parte civile in sede di udienza predibattimentale, presentando l'atto e la relativa procura speciale in formato cartaceo.
In accoglimento dell'eccezione proposta dal difensore dell'imputato, il Tribunale non ammetteva la costituzione, rilevando la mancanza dei presupposti di cui all'art. 122, comma 2 bis, cod. proc. pen., che prevede il deposito telematico della procura speciale in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
Pur dichiarando inammissibile il ricorso, non essendo l'ordinanza di esclusione della parte civile impugnabile laddove non sia affetta da abnormità, la Cassazione però osserva, incidenter tantum, che il provvedimento del Tribunale di Roma è quantomeno “illegittimo”, atteso che:
“il mancato rispetto del disposto del comma 2-bis dell'art. 122 cod. proc. pen. non risulta sanzionato né dalla sanzione di nullità, né da quella di inammissibilità e che anzi il disposto del comma 3 dell'art. 111-bis cod. proc. pen. così come quello del comma 3 dell'art. 111-ter cod. proc. pen. appaiono lasciare aperta la strada - quantomeno fino al momento in cui il processo penale telematico non andrà completamente a regime - al deposito (purché tempestivo) in forma analogica degli atti”.
Qui, il testo integrale della sentenza.
Sul punto, si rimanda anche alle circolari emanate dal Ministero della Giustizia, che trovate in questa sezione.