La Cassazione - sentenza n. 9958 del 2025 - si è pronunciata per la prima volta sul caso più temuto da ogni difensore:
- deposito di un ricorso inviato al portale tempestivamente;
- rigetto del deposito intervenuto oltre il termine di scadenza per (ri)proporre impugnazione.
Nel caso in esame, il rigetto avveniva per la mancata coincidenza del numero di N.R. - non si capisce dalla sentenza se per errore dell'avvocato o del sistema - e il difensore riproponeva il ricorso, chiedendo di considerarlo tempestivo o di essere rimesso in termini.
La Cassazione rimetteva in termini il difensore, ritenendo il primo rifiuto una causa di "forza maggiore" e giudicando "scrutinabile" il secondo ricorso presentato a termini scaduti.
Alcune considerazioni:
- i motivi di rigetto del deposito sono tassativi e coincidono con la mancata corrispondenza tra i dati inseriti dal difensore al portale e quelli presenti al sistema (art. 19 del regolamento sulle specifiche tecniche del 2024). Fuori da questi casi, e da quelli in cui manca l'atto abilitante laddove richiesto, il rigetto è sempre un atto illegittimo;
- nessuna norma disciplina il destino di un deposito tempestivo, ma poi rifiutato, sia legittimamente, sia, come spesso accade, illegittimamente (es. Ufficio destinatario errato quanto invece è corretto);
- rimane però il dato normativo per cui il deposito si ha per perfezionato con l'invio al portale e non con l'accettazione del funzionario (art. 175, comma 6 bis c.p.p., art. 19 del regolamento sulle specifiche tecniche);
- nel caso in cui il difensore non riproponga il deposito e chieda la rimessione in termini, come nel caso di specie, non esiste una disposizione - e questa è una vera anomalia che ci riporta in Unione Sovietica - che imponga al funzionario di trasmettere comunque l'atto rifiutato all'autorità giudiziaria. Così si sottrae a quest'ultima, in assenza di direttive di segno contrario dei Dirigenti degli Uffici giudiziari, la conoscenza dell'atto e il potere di sindacare la legittimità del rifiuto e, più in generale, l'ammissibilità dell'atto depositato;
- per alcuni atti, ad esempio la lista testi, rimane la possibilità, oltre il termine, di esibire al Giudice la prova del deposito tempestivo e delle ragioni del rigetto. Il Giudice dovrebbe considerare in questo caso il deposito ugualmente efficace, solo se rigettato illegittimamente (es. lista testi rifiutata per errore nell'indicazione della parte, invece corretta);
- questa interlocuzione è invece preclusa rispetto agli atti di impugnazione, in cui il rigetto del deposito determina il passaggio in giudicato della sentenza, a insaputa del Giudice che l'ha emessa e di quello che avrebbe dovuto giudicare l'impugnazione;
- in questi casi, la richiesta di restituzione in termini rimane l'unico strumento efficace di tutela, ma limitato ai casi in cui il difensore abbia correttamente inserito i dati al sistema, ivi compreso l'ufficio destinatario.