Alla fine, la Corte di Cassazione si arrende e rispolvera il principio del raggiungimento dello scopo.
Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l'appello cautelare depositato dal difensore a mezzo PEC, ex art. 87 bis D. Lgs. 150 del 2022, utilizzando un indirizzo diverso da quelli - depositoattipenali - ricompresi nell'elenco di cui al provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.1.2020, ma in uso alla Sezione Riesame.
La Cassazione, pur ribadendo l'esistenza di una previsione espressa di inammissibilità sancita dall'articolo 87 bis, privilegia però la circostanza che l'atto ha raggiunto ugualmente il suo scopo, essendone stata attestata l'effettiva ricezione dal funzionario di cancelleria.
Secondo la Corte, "tale principio, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come è dato evincere, ad esempio, dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. L'atto raggiunge, infatti, l'obiettivo che il ricorrente si era prefisso. L'attività di deposito rimane irregolare ed assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente) della cui mancanza il ricorrente non può che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell'impugnazione".
Tali principi sono applicabili anche "al caso in cui l'impugnazione, trasmessa via posta elettronica certificata a un indirizzo diverso da quello indicato dal Direttore della DGSIA, sia stata comunque tempestivamente acquisita dalla cancelleria del giudice competente a decidere così come, ad esempio, nei casi in cui l'atto sia trasmesso da altro ufficio che lo aveva ricevuto per errore o presentato a mano o trasmesso per posta ordinaria in forma adeguata”.
Tale principio “non pregiudica l'esigenza, giustamente sottolineata dall'orientamento più rigoroso - Sez. 1, n. 47557, Mazzeo - di non imporre alla cancelleria di effettuare non previsti controlli su caselle di posta elettronica non abilitate alla ricezione delle impugnazioni, perché è escluso che tale compito competa loro, in quanto il rischio della mancata tempestiva trasmissione alla cancelleria del giudice competente incombe unicamente sul ricorrente, come precisato dalle Sezioni Unite Bottari”.
Ecco il testo della sentenza.