Il processo penale telematico

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Avv. Mattia Serpotta 

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Deposito telematico e costituzione di parte civile in udienza, nuova pronuncia della Cassazione

14-07-2025 21:10

Mattia Serpotta

Giurisprudenza,

Deposito telematico e costituzione di parte civile in udienza, nuova pronuncia della Cassazione

Cassazione penale, Sezione V, n. 24798 del 2025

La Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi sulla costituzione di parte civile presentata in udienza e non depositata telematicamente, ex art. 111 bis c.p.p.

Secondo la V Sezione: 

- “la riforma ‘Cartabia’ non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza”, tra cui “la costituzione di parte civile (come pure, esemplificativamente, il deposito di una nomina in corso di causa o la produzione di un documento in udienza, ad esempio, all’esito dell’esame di un teste)”. 

- l'art. 111 bis c.p.p., comma 3, prevede in ogni caso una deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, nella quale possono farsi rientrare anche la "produzione di documenti" e “il deposito di atti quali la costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, devono essere depositati in udienza”;

- “l’obbligo di deposito telematico, introdotto dalla richiamata normativa, primaria e secondaria, deve intendersi riferito ai casi di costituzione anticipata, per l’udienza preliminare, o per l’udienza predibattimentale, e non anche al caso, qui ricorrente, della costituzione che avvenga direttamente in udienza, come consentito dall’art. 78 cod. proc. pen.”.

Questo dunque il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

- “il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali”;

- "l’ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all’art. 111 -bis cod. proc. pen., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale". 

 

Qui, il testo integrale della sentenza